Introduzione
Il problema delle disponibilità
economiche di cui la Chiesa necessita per la propria vita e per l’adempimento
delle sue missioni deve essere proposto e seguito con grande trasparenza e
limpidezza.
È di comune esperienza come
negli ultimi decenni la questione delle disponibilità della Chiesa sia di
grande attualità ed abbia dato vita a polemiche generalmente ispirate a
posizioni ideologiche tra favorevoli e contrari.
Il presente scritto mira ad
apportare informazioni precise ed attuali da sottoporre al lettore per un suo
esame e commento.
Un motivo obiettivo che
causa difficoltà di opinione è certamente la notevolissima mole delle fonti.
Legislazione statuale, regionale e pareri interpretativi causano confusione e
giustificata incapacità di valutare la questione.
Pertanto ci si è proposto di
riportare pedissequamente le fonti al fine di addivenire ad una prospettiva
assolutamente obiettiva e trasparente.
Le preoccupazioni umane sono
necessitate dalle grandi modifiche, bisogni ed obblighi cui la Chiesa, che vive
nello spazio e nel tempo, è chiamata a far parte in questo terzo millennio.
Vi è peraltro un parametro
essenziale da rispettare ed è il godimento delle cose temporanee nella misura
che la propria missione richiede.
Per sovvenzione si intende
(dal latino “subvenire” accorrere, composto di “sub” sotto e “venire”) aiutare,
soccorrere motivati da causalità morale e senza pretesa di corrispettivo.
Questa tradizione ha
antichissime radici che si ritrovano nel Nuovo Testamento.
Per le cose necessarie i
discepoli disponevano di un minimo di risorse, come traspare da qualche accenno
dei Vangeli: le risorse provenivano anzitutto dalla generosità dei seguaci e
dei fedeli, tra i quali si distinguevano alcune donne (cf. Lc 8,13); c’erano
una cassa e un amministratore (cf. Gv 12,6; 13,29); quanto perveniva si usava
per il sostentamento di Gesù e dei discepoli (cf. Gc 4,8), per le necessità
della missione evangelica (cf. Mt 14,1516; 15,32), per i doveri del culto (cf.
Gv 13,29; Mt 17,2427) e per l’aiuto ai poveri (cf. Gv 13,29).
La “sovvenzione” è quindi
parte integrante della attività di culto e religione della Chiesa.
Anche oggi la Chiesa, ha
bisogno di mezzi e di risorse per rispondere ai suoi compiti molteplici.
Le necessità della Chiesa in
Italia sono notevolmente aumentate proprio in questi ultimi anni:
· - le attività pastorali sono più articolate e si
proiettano sempre più in prospettiva evangelizzatrice e missionaria,
utilizzando anche strumenti economicamente impegnativi (mezzi della
comunicazione sociale, scuole, corsi e convegni, proposte culturali, ecc.);
· - le urgenze della carità si moltiplicano, aprendo
nuovi fronti soprattutto nella linea di un efficace intervento per la lotta
contro le “nuove povertà” (tossicodipendenti, emarginati sociali, anziani
abbandonati, immigrati del Terzo Mondo, ecc.);
· - l’esigenza della costruzione di nuove chiese e
centri parrocchiali, mentre il problema della conservazione e del restauro
delle chiese antiche ed in genere dei beni culturali ecclesiastici propone
interventi urgenti.
· - gli oneri per il sostentamento del clero e per la
preparazione dei futuri sacerdoti;
· - vi sono poi opere e iniziative di lunga tradizione
e di varia configurazione giuridica, sorte comunque dall’impulso della carità
cristiana e animate dal clero secolare, dalle famiglie religiose o da volontariato laicale;
· - crescono i doveri di partecipazione allo sforzo che
la Chiesa esprime nell’esercizio delle sue responsabilità universali: si pensi
all’urgenza di un più organico sforzo missionario in tutti i continenti e al
necessario sostegno da parte di tutti i cattolici all’opera instancabile della
Santa Sede per la promozione della comunione fra tutte le chiese e per la
diffusione dei principi cristiani nelle relazioni con le autorità civili e
nelle grandi istanze internazionali;
· - le necessità più rilevanti, poi, sono costituite
dall’impegno nel sociale che la Chiesa ha posto in essere negli ultimi decenni.
· Impegno sia motivato dalla dottrina sociale
elaborata nei documenti pontifici sia, soprattutto, in una azione di sostegno,
supplenza e rimpiazzo delle obbligazioni sociali dell’Autorità civile. Questa,
per molti versi, ha creato una convenzione di fatto con delega alla Chiesa di
attività sociali di assistenza, culturali e di beneficenza.
* * *
Fra le entrate degli enti
ecclesiastici acquistano particolare rilevanza le oblazioni, ossia le
elargizioni che vengono fatte spontaneamente alla Chiesa per il culto divino e
per il sostentamento dei sacri ministri, sia per actum inter vivos (donazione),
sia per actum mortis causa (testamento). In senso stretto, sono qualificate
oblazioni (oblationes, eleemosynae) le donazioni manuali, con le quali
s’intende sovvenire alle necessità di persone o di enti ecclesiastici, senza
porre in essere un ente giuridico permanente (istituzione, fondazione), e senza
che il rapporto giuridico tra offerente ed accettante, esauritosi con la
traditio, determini effetti giuridici successivi.
Benché si dica oblazione od
elemosina di cose spontaneamente date, questa, tuttavia, può in certi casi
essere dovuta: ad esempio, in virtù di promessa antecedentemente fatta, o per
un voto, o per un legato destinato al sostentamento dei ministri della Chiesa;
o anche in virtù di consuetudine legittimamente stabilita o per espressa norma
canonica. Così nel diritto penale canonico è previsto che possa essere imposto,
a mo’ di penitenza, l’obbligo “erogandi eleemosynas in pios usus” (can. 2313 §
I n. 4).
Le elemosine furono in
onore, per consuetudine antichissima, fin dai tempi degli Apostoli. Ciascun
fedele, nella Chiesa primitiva, apportava spontaneamente i suoi doni: in
particolare, il pane ed il vino per il Sacrificio eucaristico , oltre ad altre
offerte ad uso della Chiesa e dei poveri.
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La legislazione civile italiana
ha identificato e precisato le attività di religione e di culto che godono di
trattamenti fiscali particolarmente favorevoli.
Non tutte le necessità della
Chiesa rientrano in queste categorie.
Molte, benché peculiari e
prioritarie delle attività pastorali, sono soggette alle norme di diritto
civile e parificate all’attività commerciale o a scopo di lucro. Ovviamente
quest’ultime sono soggette al trattamento fiscale e alla normativa relativa
alle attività di libero commercio.
Questo trattamento differenziato
ha comportato incertezze ed ostacoli in quanto la natura di parecchie attività
è composita ed i confini tra attività esenti da imposte e quelle invece
soggette è labile e certe volte di difficile individuazione.
Ai fini, tuttavia, di un
corretto operare e di una costante adesione alle norme concordatarie è
opportuno che ogni sovvenzione, offerte, donazioni ecc, abbia un’imputazione
specifica secondo le norme canoniche e la tradizione.
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Si è cercato, con la massima
cura, di accertare i dati relativi alle varie posizioni. La molteplicità delle
fonti e dei soggetti attivi sia da parte degli organi dello Stato che da parte
delle Autorità ecclesiastiche, nonché la difficoltà di reperire bilanci e
consuntivi, rendono il presente studio soggetto a continui aggiornamenti.
Qualora si sia incorsi in omissioni si formulano le scuse anticipate.
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Si ringraziano
particolarmente i dottori Chiara Magnante, Ercole de Vito e Riccardo Salvi che
hanno collaborato con intensità e competenza al presente scritto.
Roma, 16 gennaio 2013
Riccardo Dalla Vedova |